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Paragrafo XI°

 

Per assicurare il buono ordine nelle nostre Logge e vederne costantemente liberata da impurità la composizione, abbiamo fin da ora fissato alcuni principi che devono entrare nel nuovo codice. Stabiliamo quindi le Logge Scozzesi composte di scozzesi e presiedute dal Commendatore di Loggia Deputato-Maestro, come Ispettore e prima istanza delle Logge blu o simbolici; non accordando agli scozzesi altra prerogativa nelle Logge blu che quella di Maestri, salvo che siano gli ufficiali delle Logge che formeranno un Comitato a richiesta del Venerabile per preparare le questioni da deliberare dinanzi alle Logge.

Fissiamo, da ora in poi, il numero minimo di questi in sette, vale a dire il Venerabile, i due Sorveglianti l'Oratore, il Segretario il Tesoriere & Elemosiniere ai quali ogni Loggia potrà aggiungere un Maestro delle Cerimonie & un Economo; ingiungiamo alle Logge di non ricevere Candidati al disotto dei 21 anni compiuti, & provato per certificato di nascita: facendo rimessa di un anno a quelli che saranno presentati dai loro padri, membri della Logge; ma non accordando nessuna dispensa & esigendo che fino all'età di 25 anni si tenga in considerazione il consenso del padre, salvo che il figlio sia emancipato, & per non moltiplicare a volontà le iniziazioni & limitare il numero dei membri per Logge, emaniamo la seguente disposizione; in nessun caso la Loggia può essere costituita da più di 54 fratelli & quando questo numero sarà raggiunto, si riceverà soltanto in caso di vacanza.

Abbiamo stabilito, infine, che in assenza del Maestro Venerabile, la Loggia non sia presieduta dall'ex Venerabile, ma che il diritto di Presidenza sia riconosciuto al 1° Sorvegliante. & che il Maestro Venerabile al termine del mandato, ritorni nella classe degli scozzesi & conservi come unica prerogativa quella di poter portare, all'occhiello, un piccolo distintivo della sua antica dignità.

 

Paragrafo XII°

 

& Giacché, infine, siamo più interessati a persuadere che costringere, & riposiamo tranquillamente sulla bontà delle nostre intenzioni, avendo come unico scopo quello di perfezionare la nostra regola & di riunire tutti i fratelli che sono animati dall'amore per il bene; non abbiamo giudicato conveniente esigere un’approvazione pura & semplice dai nostri Capitoli ma lasciamo loro la libertà di esaminare da oggi fino al termine del 1783 le nostre operazioni & di dichiarare alla fine di questo termine, se vogliono, accettando il lavoro del Convento, continuare a aderire alla nostra regola, o se preferiscono associarsi ad altro. Non temiamo di proporre quanto sarà innalzato su basi più solide & che educherà con maggior successo alle verità religiose & morali, & alle virtù sociali & patriottiche; e presenterà le soluzioni più efficaci per esercitare la beneficenza in tutta la sua estensione, ecco perché dovrà raccogliere necessariamente la fiducia di tutti quelli che sapranno apprezzare questi vantaggi.

 

Noi Gran Maestro Generale & Membri Capitolari del Convento & dichiariamo, che queste ordinanze, sono conformi alle deliberazioni generali & devono guidare i Capitoli & le Loggia alle quali saranno gradualmente presentate dai Direttori Provinciali.

 

In fede li abbiamo firmati tutti con il nostro nome.

Fatto a Vilhelmsbad il 1 settembre 1782.

 

Firmato dal Presidente & tutti i Rappresentanti presenti al Convento.

 

  Paragrafo I° e II° Paragrafo III° e IV° Paragrafo V° e VI° Paragrafo VII° e VIII°

  Paragrafo IX° e X° Paragafo XI° e XII°

 

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