Si è molto disputato sulla «data di nascita» della Massoneria e più precisamente intorno al quesito se la creazione della Gran Loggia di Londra, avvenuta il 24 giugno 1717, abbia rappresentato il momento costitutivo della Istituzione massonica o invece abbia segnato una fase intermedia del suo sviluppo, così che debba situarsi la sua origine in epoca più antica.

 

È accaduto, poi, che scrittori divisi tra loro su queste opposte tesi si siano trovati a condividere l'opinione che la Massoneria fosse da identificarsi in occulti movimenti ideologici, filosofici, religiosi o politici, di cui l'apparato muratorio sarebbe stato, sia prima che dopo il 1717, soltanto uno strumento di dissimulazione.

 

Non può certo negarsi - senza rischiare di fare della pura astrazione - che fattori estranei alla natura e alla fisiologia della Craft Masonry, cioè della Corporazione dei Liberi Muratori quale si è storicamente manifestata, abbiano potuto agire come concausa nella evoluzione che essa ha fatto registrare rispetto all'originario assetto medievale; tuttavia non sembra, in forza di una corretta e non preconcetta esegesi, che l'organizzazione muratoria possa essere ridotta, in uno qualunque dei periodi della sua esistenza, ad una mera parvenza.

 

Meno che mai ciò può dirsi, a nostro avviso, in relazione agli avvenimenti del 1717 e degli anni seguenti. Riteniamo infatti che la fondazione della Gran Loggia di Londra anche sotto il profilo istituzionale espresse, nei confronti della Muratoria Corporativa, una connessione in termini di valori intrinseci e non già in mera etichettazione nominale.

Il dato base è offerto dalla circostanza che l'Assemblea tenuta il 24 giugno 1717 fu un'assemblea tra Logge, e cioè tra strutture esclusive della Craft Masonry, non quindi tra gruppi o individui che agissero in virtù di una qualificazione che non fosse quella della appartenenza alla «must ancient and worshipful Fraternity», di cui la Loggia era appunto il modo di essere caratteristico e non soltanto sul piano formale.

 

Su questo dato riverbera, poi, una luce particolare la data stessa in cui la Gran Loggia venne istituita. Il 24 di giugno infatti non era un giorno qualunque, bensì quello della tradizionale Festa di S. Giovanni Battista, Patrono dei costruttori della città, la quale, come è ampiamente riconosciuto, era tutt'altro che priva di significati sul piano del costume.

 

In tale giorno i membri della Corporazione si raccoglievano in Agape per festeggiare il Santo, ma il convegno doveva possedere una suggestione rituale più intensa di quanto potesse infondere una manifestazione meramente celebrativa: non potevano essere che momenti di vibrante solennità quelli in cui era consuetudine, ad un certo punto della riunione, assumere la decisione di questioni generali e particolari, dirimere controversie, formulare regole e probabilmente anche erogare censure o pene; e tutto non certamente in forza di una autorità propria della assemblea (in quanto non sembra che l'assemblea generale, prima del 1717, godesse di poteri formali), ma piuttosto in virtù della «presenza» soggiogante del Santo Patrono e dei principi che sul piano religioso e morale la figura di S. Giovanni Battista simboleggiava e che la tradizione aveva depositato nel costume come precetti di obbedienza (1).

E su ciò indubbiamente si fondava la regola muratoria secondo la quale esclusivamente nel giorno del Santo Patrono, in suo nome e sotto i suoi auspici, potessero stabilirsi nuove norme.

 

Ora sembra che proprio al rispetto di questa regola e non al caso si dovesse la fondazione della Gran Loggia venne attuata il 24 di giugno, specialmente se si concede credito (e non vi sono serie ragioni per non farlo) alla notizia contenuta nella edizione del 1738 delle Costituzioni, secondo la quale la Gran Loggia sarebbe stata configurata in via provvisoria e riservata nel febbraio del 1717, stabilendosi però di ufficializzarla con la elezione del Gran Maestro il 24 giugno veniente.

 

D'altra parte che i fondatori della Gran Loggia ritenessero quella regola come un canone qualificante e inderogabile, e ne fossero consapevoli osservanti, è dimostrato dal fatto che essa risulta recepita e ribadita nel nuovo ordinamento.

Dalle coordinate disposizioni degli articoli XXII e XXXIX delle Costituzioni di Anderson emerge infatti espressamente la direttiva che solo la Gran Loggia (o Assemblea) Annuale avesse «il potere e l'autorità di fare nuove norme o di modificarle, ecc...», e che la Gran Loggia Annuale dovesse tenersi il giorno di S. Giovanni Battista, poiché, tra l'altro, «è in questo giorno che si nomina, ogni anno, un nuovo Gran Maestro, Deputato e Sorveglianti».

 

In verità deve dirsi che nel testo dell'Anderson la indicazione del giorno di S. Giovanni Battista non è formulata in maniera tassativa, poiché, nella prima parte dell'art. XXII l'Autore vuol far intendere che la con sue tudine di tenere l'Assemblea Annuale nel giorno di S. Giovanni Battista avesse origini piuttosto recenti (egli usa l'espressione «in questi ultimi anni») e che in buona sostanza sarebbe stato equivalente tenerla anche nella ricorrenza di S. Giovanni Evangelista; ma egli stesso rivela poi come ciò potesse valere soltanto in forza di una innovazione quando aggiunge immediatamente: «...come la Gran Loggia fisserà con una nuova norma».

Sennonché la Gran Loggia non fu affatto della stessa opinione. Anzi nella riunione del 24 giugno 1723 (com'è documentato dalla minuta del relativo verbale) contestò addirittura la legittimità delle Costituzioni di Anderson e proprio in ragione del fatto che esse non risultavano approvate nella Assemblea Annuale, vale a dire appunto nel giorno di S. Giovanni Battista.

 

Che questa ricorrenza implicasse valori sostanziali e inalienabili nella considerazione della Gran Loggia emerge ancor più palesemente dai verbali della riunione del 25 novembre 1723, nella quale la stessa Gran Loggia, affermando espressamente che «una» delle riunioni trimestrali «deve essere nel giorno di S. Giovanni Battista», stabiliva definitivamente nei confronti di quella data, ed esclusivamente di essa, un obbligo tassativo di osservanza.

Sta di fatto, comunque, che una problematica del genere all'interno della Gran Loggia, non avrebbe avuto giustificazione alcuna se i promotori e i realizzatori del nuovo ordinamento avessero agito sulla spinta di moventi estrinseci alla tradizionale muratoria e avessero quindi inteso conservarne soltanto la facciata!

 

 

1 - A titolo esclusivamente esemplificativo, richiedendo l'argomento una indagine certamente più ampia, si vedano i valori simbolici attribuiti alla figura di S. Giovanni Battista da Marco SAUNIER nel libro «La LEGGENDA DEI SIMBOLI» - Editrice Athanor - Roma, 1968,