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Editto di Roma 14 Gennaro 1739 - Cardinale Firrào -

 

 

EDITTO

 

GIUSEPPE del Titolo di S. Tommaso in Parione

della S. R. C. Prete Card. Firrào.

 

Essendo stato dalla Santità di Nostro Signore Papa CLEMENTE XII felicemente Regnante nella sua Bolla, che comincia = ln eminenti = li 28 Aprile prossimo passato condannate con pena di Scomunica ad esso riservata alcune Compagnie, Aggregazioni, e Radunanze, sotto nome dr Liberi Muratori ossia Françs Massons, a' quali conviene piuttosto titolo di vere Conventicole le quali con apparenza di Società Civile, ammettono Uomini di qualunque Setta, e Religione, con stretto vincolo, di segreto ed anco con giuramento sopra la Biblia sacra, per quello, che in dette Radunanze, e Convenicole si trattasse, o facesse; E perché tali Aggregazioni, Radunanze, e Conventicole non solo sono sospette di occulta Eresia, ma inoltre sono pericolose alla pubblica quiete, ed alla sicurezza dello Stato Ecclesiastico, giacché se non contenessero materie contrarie alla Fede Ortodossa, ed allo stato, e quiete della Repubblica non si userebbero tanti vincoli di segretezza, come prudentemente si considera nella Bolla suddetta, volendo la Santità di Nostro Signore, che nello Stato suo, e della Santa Sede Apostolica, cessino totalmente, e si disciolghino tali perniciosissime Aggregazioni, Radunanze, e Conventicole, ed acciocchè quelli, che non vengono contenuti dal tintore delle Censure, venghino almeno raffrenati dalle pene temporali;

Col presente Editto d'ordine della Santità di Nostro Signore si proibisce a qualunque Persona di ogni sesso, stato, e condizione, ancorchè Ecclesiastici, Secolare, o Regolare di qualunque Istituto, grado, e dignità, ancorchè privilegiata, e privilegiatissima, e di cui dovesse farsi espressa, e special menzione, comprese ancora le quattro Legazioni da Bologna, Ferrara , Romagna, Urbino, e la Città, e Ducato di Benevento, che nessuno ardisca di radunarsi, e congregarsi, e di aggregarsi in luogo alcuno, sotto le suddette Società, o Congregazioni di Liberi Muratori, Françs Massons, o sotto qualsivoglia altro titolo, o velame, ne di trovarsi presente a tali Radunanze, e Congregazioni, sotto pena della morte, e confiscazione de’ Beni da incorrersi irremissibilmente senza speranza di grazia.

Similmente si proibisce a qualunque Persona come sopra di ricercare, o tentare veruno ad aggregarsi a tali Società, Radunanze, o Congregazioni, o prestare a qualsiasi titolo alle medesime Adunanze o Congregazioni alcun consiglio, ajuto, o favore, Sotto le medesime pene di sopra espresse, ed a quelli, che dassero commodo, o di Casa, o di altro luogo ancorchè con titolo di affitto, prestito, o qualunque contratto, per far simili Radunanze, o Conventicole, oltre le pene suddette, ancor quella della demolizione della Casa, o Case, o altri luoghi, ove si facessero tali Radunanze, e Conventicole, volendo, che per ricorrere le pene suddette di demolizioni bastino per presumere la scienza negli Padroni di dette Case, e luoghi le congetture, amminicoli, e presunzioni ancora umane senza ammettersi scuse di sorte alcuna.

E perché è volontà espressa dal Nostro Signore, che debbano sciogliersi, e totalmente cessare tali Aggregazioni, Società, Conventicole, come perniciose, e sospettissime di Eresia, e Sedizione, ordina, che qualunque Persona come sopra la quale avrà notizia , che siegnano in avvenire le suddette Radunanze, Congregazioni, e Conventicole, o che saranno ricercati ad aggregarsi alle medesime, e ne siano in qualunque modo complici, o partecipi, debbano sotto paua di Scudi mille d'oro, ed altre ancora corporali gravi da estendersi alla Galera ad arbitrio, rivelarle a Sua Eminenza, o al Capo del Tribunale ordinario della Città, o altri Luoghi, ne' quali si venisse a contravvenire al presente Editto, coll'assicurazione, che tali Rivelatori saranno tenuti inviolabilmente segreti , e saranno sicuri e graziati di ogni pena nella quale fossero incorsi.

Ed acciocché nessuno possa scusarsi dell'obbligo di rivelare sotto il mendicato pretesto di sigillo naturale, o qualunque giuramento più sacrosanto, o altro più stretto vincolo, d'ordine della medesima Santità Sua, si fa noto a tutti, che tal' obbligo di sigillo naturale, o qualunque sorte di giuramento a una materia peccaminosa, e già condannata sotto pena di Scommunica come sopra, non tiene, nè obbliga in modo alcuno, essendo di sua natura nullo, irrito, e di niun valore cc.

Vogliamo, che il presente Editto affisso ne' soliti Luoghi di Roma obblighi Roma, e suo Distretto, e nel termine di 20 giorni tutto lo Stato Ecclesiastico comprese anche le Legazioni, e le Città di Bologna, Ferrara, e Benevento, come se fusse stato a ciascheduno personalmente intimato.

Dato in Roma questo dì 14 Gennaro 1739

G. CARD. FIRRAO

Girolamo de Bardi Segr.

IN ROMA, NELLA STAMPERIA DELLA REV. CAM. APOST. 1739.

 

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