Bisogna, infatti, considerare che la Libera Muratoria non aveva mai modificato il proprio ordinamento di origine medievale fondato su organismi paralleli. Vale a dire la natura corporativa aveva determinato il modo di essere della Loggia in una dimensione prettamente locale, e le esigenze che modernamente potremmo definire imprenditoriali le avevano conferito una caratterizzazione di tipo autarchico, stante l'esclusività del rapporto professionale tra la stessa Loggia e il committente. Sembra così che le relazioni tra le Logge non si sviluppassero oltre il piano di interessi settoriali generali. Anche le Compagnie o Società, per quanto travalicassero lo ambito della Loggia singola, non mostrarono mai di assumere il carattere di vere strutture organizzative, risultando piuttosto la loro funzione quella di instaurare un rapporto della categoria verso l'esterno e specificatamente nei confronti delle autorità civili.

 

Al pari gli Statuti e i Regolamenti, per generali che fossero, non rappresentarono un vero e proprio sistema di vincoli giuridico-amministrativi. Anzi, a ben guardare, perseguendo il fine di tutelare la libertà e le prerogative della Loggia (nel seno di garantire a essa il dominio della propria sfera d'azione senza conflitti con «la gente del comune mestiere»), essi ne ribadirono per alcuni versi l'autonomia e l'esclusivismo (6).

In sostanza, prima della Fondazione della Gran Loggia di Londra, nonostante l'innegabile trasformazione subita dalla Libera Muratoria a causa della crisi del «mestiere» e del concomitante sviluppo della «accettazione», nessun organismo, per quanto posto in qualche modo dal costume al di sopra della singola Loggia (Gran Maestro, Loggia Madre, Conventi, Assemblee, ecc.) costituì realmente un potere gerarchico tale da potersi configurare una subordinazione organica delle Logge, e conseguentemente la loro strutturazione in un Corpo amministrativo unitario. Né il Gran Maestro né la Loggia Madre, infatti, risultavano investiti di una autorità esattamente precisata e regolata a livello istituzionale. Parimenti dicasi per i Conventi e le Assemblee, le cui deliberazioni non si può dire che avessero forza obbligatoria in senso tecnico-giuridico.

 

In un siffatto sistema l'autodeterminazione della Loggia costituiva certamente un principio generalmente accettato; così come doveva esserlo quello della autogenerazione, stante peraltro il fatto che non pare reperibile alcuna norma cogente che sottoponesse la nascita di una Loggia al consenso formale di una qualunque autorità precostituita (7).

 

Bisogna dire, tuttavia (poiché la storia è sempre una sequela di processi evolutivi), che alla vigilia della fondazione della Gran Loggia di Londra erano venute certamente maturando tendenze di riforma di tale sistema; e ciò, a nostro avviso, in stretta connessione con la metamorfosi della Craft Masonry che richiedeva fatalmente un riordinamento.

 

Nelle Logge inglesi in particolare (pare che più lento sia stato il fenomeno nelle Logge scozzesi), l'elemento professionale andava rapidamente scomparendo e si andava quindi estinguendo il substrato corporativo.

 

Ora non si può negare che proprio il «comune mestiere» avesse costituito il tessuto connettivo della Fratellanza, tanto che era stato sempre sufficiente l'esercizio dell'Arte per legittimare ispo facto la nascita di una Loggia e la sua appartenenza all'Ordine. Parimenti gli interessi operativi, e diciamo pure economici, non dissimili nell'ambito locale e da luogo a luogo, avevano determinato la necessità di comportamenti coordinati e uniformi che, assumendo i caratteri della consuetudine in virtù della pratica costante, equivalevano alla accettazione di corrispondenti precetti giuridici, oltre che morali (8).

 

É consequenziale che nel momento in cui (a cavallo appunto tra il XVII e il XVIII secolo) il sostrato professionale si andava dissolvendo, le consuetudini sulle quali poggiava l'ordinamento della Fratellanza, essendo intrinsecamente connesse alle esigenze operative del «comune mestiere», si andassero di pari passo svuotando e comunque alienando dalla nuova realtà della Moratoria, la quale era venuta mutando proprio sul piano degli interessi positivi che non erano più esattamente quelli corporativi per la cui tutela i precetti consuetudinari si erano stabiliti.

 

In questo quadro, posto che vi fossero, e vi erano (9), i presupposti per la sopravvivenza della Fratellanza, era naturale che si ricercasse un nuovo tipo di coordinamento tra le Logge ed era inevitabile, di fronte all'emergente inadeguatezza del sistema consuetudinario, che si andasse profilando la concezione di una autorità superiore, comune e unificante.

Appare attendibile che, in questo ambito evolutivo, la Loggia Madre e Gran Maestro tendessero in qualche modo, consapevolmente o meno, a trasformare la propria posizione di prestigio in un potere direttivo sovraordinato e che si andasse anche formando l'idea di una gerarchia al fine di una gestione verticale delle Logge (10).

 

Tendenze di questo genere erano però destinate all'insuccesso di fronte alla esigenza a nostro avviso pregiudiziale di salvaguardare le prerogative di potere e di libera determinazione della Loggia, che erano, e resteranno, come vedremo irrinunciabili. Lo sbocco non poteva trovarsi, quindi, che attraverso un sistema rappresentativo nel quale l'autorità verticale promanasse dalla volontà delle Logge (protagoniste come enti e non come somma di individui) e restasse sotto il controllo di esse (11).

 

All'interno di questo processo si mossero indubbiamente Anderson e gli altri confratelli; la loro iniziativa, pertanto, anche se lungamente contestata appare ampiamente legittimata sul piano storico.

 

 

6 - Non si può ignorare, tuttavia, che particolarmente in rapporto alla elaborazione degli Statuti Generali si è manifestato l'approfondimento dei vincoli corporativi su piani non esclusivamente contrattualistici e si è sviluppato il più ampio rapporto di fratellanza caratterizzato su elementi religiosi e morali, tanto da potersi raffigurare nella «Fraternity» una Istituzione, sia pure a base essenzialmente consuetudinaria.

7 - Che le quattro Logge anonime si fossero dunque autogenerate non appare in sé un fatto anomalo.

8 - É noto che la consuetudine è una fonte di diritto: essa è definita come la osservanza costante e uniforme di una determinata condotta, compiuta dai membri di una comunione sociale o da una categoria di soggetti con la convinzione che essa risponda ad una necessità giuridica.

9 - Sommariamente  non essendo possibile sviluppare qui un discorso compiuto  si può dire che i presupposti per la sopravvivenza della Fratellanza risiedono nei caratteri ultracorporativi ai quali abbiamo accennato nella nota n. 6, sviluppati e fatti propri dalla Massoneria Accettata.

10 - Pericle Maruzzi, ne «Il Vangelo di Cagliostro» citato, riassumendo notizie offerte da John Yarker ed altri, afferma (pag. 26, nota I) che la Venerabile Società dei LL...MM.'. si divideva in Moratoria sulla Squadra o Azzurra con 7 gradi e Moratoria sullArco o Rossa pure in 7 gradi; e che (pag. 29) tutti gli operai tanto «sulla squadra» che «sull'Arco» erano obbligati ad appartenere alla St. Paul's Lodge sotto il controllo della «Worshipful Society of the Free Masons of the City of London», nella quale Sir Cristopher Wren aveva raggiunto il VII grado dell'Arco (Maestro Architectus), cioè il massimo delle «gerarchia»; e pare che ciò egli avesse trasformato in una propria autorità personale sovrapposta alle Logge che restavano quindi «trascurate». Lo stesso Pericle Maruzzi, nel testo citato a pag. 30, lascia intendere che l'iniziativa di Anderson e soci, la quale determinò la creazione delle quattro Logge anonime poi fondatrici della Gran Loggia, sia scaturita proprio dalla contestazione della condotta assunta da Sir Cristopher Wren.

11 - Un tale sistema richiedeva, peraltro, una manifestazione di volontà necessariamente espressa e quindi l'adozione della norma scritta; da ciò doveva derivare il superamento del regime fondato sulla consuetudine. Bisogna dire, tuttavia, che non si tratterà di un superamento assoluto poiché sotto il nome di Tradizione resterà vivo e imperituro tutto un codice di norme non scritte, di importanza non certo secondaria.