EDITTO ROTARI

 

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L'editto di Rotari fu la prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi, promulgato alla mezzanotte tra il 22 novembre e 23 novembre 643 da re Rotari.

L'editto, scritto in latino con frequenti parole d'origine longobarda, è uno dei principali documenti per lo studio dell'evoluzione della lingua longobarda) e raccoglie in modo organica le antiche leggi del popolo longobardo, pur con aspetti derivati direttamente dal diritto romano. Stando al principio della personalità della legge, l'editto fu valido solo per la popolazione italiana di origini longobarde; quella romana soggetta al dominio longobardo rimase invece regolata dal diritto romano, codificato a quell'epoca nel Digesto promulgato dall'imperatore Giustiniano nel 533.

L'editto, nel suo contenuto, è un insieme di codici atti a ricomporre le vertenze tra i cittadini sostituendo le faide con risarcimenti pecuniari (guidrigildo). La diversificazione della pena a seconda di chi commette il reato ed a seconda di chi lo subisce manifesta come la società longobarda fosse notevolmente stratificata. Particolarmente significativa la differenza di pena per l'uxoricidio: se commesso dalla consorte verso il marito, avrebbe portato alla condanna a morte o alla lapidazione della donna; viceversa era punito con una pena pecuniaria. Tuttavia la somma da pagare era al di fuori della portata dei più, e gli uxoricidi erano condannati dunque ai lavori forzati.

Tra gli istituti contemplati dall'editto figuravano il mundio, cioè la potestà dell'uomo sulla donna la quale non aveva alcun diritto, e l'ordalia, consistente, nei casi dubbi, nella prova dei carboni ardenti per l'imputato.

Secondo alcuni studiosi l'editto di Rotari sarebbe stato materialmente redatto nello scriptorium dell'abbazia di Bobbio sotto il terzo abate, san Bobuleno. L'unica copia esistente è conservata per intero al Museo del Duomo di Vercelli e non è esposta al pubblico.

Di Questo editto riproduciamo, soltanto, la traduzione dell'incipit e degli articoli che più da vicino riguardano la "Storia della Massoneria", ossia gli articoli che riguardano i "Magistri Comacini".

 

L'Ospite interessato può consultare nel sito la sezione dedicata ai:

Magistri Comacini

 

La traduzione è stata curata dal carissimo Fratello della Montesion Vincenzo G. Ogni diritto è riconosciuto.

La Libera circolazione del documento è consentita soltanto se presente la citazione della fonte (link attivo per il sito) e dell'Autore.

© Vincenzo G.

 

 

L'EDITTO ROTARI
A.D. 643

 

INCIPIT EDICTVM QVEM RENOVAVIT DOMINVS ROTHARI

 

1.

Nel nome del Signore, io Rotari, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute.

Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l'uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi.


2.

Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza.

3.

Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa
consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese.


143. De eo, qui post accepta conpositione se vindicaverit. Si homo occisus fuerit liber aut servus et pro humicidio ipso conpositio facta fuerit et pro ampotandam inimicitia sacramenta prestita: et postea contegerit, ut ille, qui conpositionem accepit, se vindicandi causam occiderit hominem de parte, de qua conpositionem accepit: iubemus,ut in dublum reddat ipsam conpositionem iterum parentibus aut domino servi. Simili modo de plagas aut feritas:qui post conpositionem acceptam se vindicare temptaverit, in
dublum, quod accepit, restituat; excepto si hominem occiderit: conponatur ut supra.

144.

Se un Maestro Comancino con i suoi associati (colligantes) dovesse intraprendere la ristrutturazione o la costruzione di un edificio proprietà di una qualunque persona, dopo la chiusura del contratto oneroso, e per sfortuna dovesse occorrere la morte di qualcuno per ragioni connesse all'edificio medesimo, per la caduta di pietre o materiali, nessuna rivendicazione sarà posta al proprietario della casa, là dove ilil Maestro Comancino o chi lavora con lui (consortibus) si farà carico del risarcimento per la morte o il danno arrecato; in quanto chiunque si impegna a fare un lavoro per proprio vantaggio, deve assumerci, non ingiustificatamente, le responsabilità dei danni eventualmente arrecati.

145.
Se una o più persone fossero chiamate o portate tra i Maestri Comancini come designati per un lavoro specifico o per assistenza (servi) alla costruzione della propria casa (domum aut casa), e dovesse succedere che per ragioni connesse all'edificio, uno dei Comancini restasse ucciso, il proprietario della casa (casa) non sarà responsabile. Dall'altro lato, se cadendo del legname o pietre venisse uccisa una persona esterna o si causassero lesioni a chicchessia, il danno non potrà essere imputato ai Maestri, ma a colui che ha chiamato in opera il soggetto e solo lui sarà responsabile per il danno.

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