VERSIONE MODIFICATA DELLE GRANDI COSTITUZIONI

È interessante notare che i membri della commissione incaricata di modificare le Grandi Costituzioni furono un inglese, un francese, un italiano ed un belga. L' 11 settembre 1875, il Convento adottò unanimemente la revisione progettata. Le modificazioni avevano per scopo di mettere le Costituzioni in armonia con le esigenze «legittime» della civiltà moderna.
Vediamo in che cosa esse principalmente consistevano:
 

Articolo 2: L'Articolo 2 del 1786 diceva che l'oggetto particolare della missione dei Grandi Ispettori Generali era.... di far regnare fra essi la carità, l'unione e l'amore fraterno. Nel 1875, questo divenne .... di mantenere fra essi i principi e l'amore del prossimo, della concordia e della fraternità. Niente, sembra, parrebbe giustificare questa modifica del tracciato iniziale.
Questo articolo 2 fissa a 9 il numero minimo dei Grandi Ispettori Generali per costituire un Supremo Consiglio mentre le Costituzioni del 1786 prevedevano che quando il numero di 3 fosse raggiunto, il Supremo Consiglio sarebbe stato costituito. Infine, fu stipulato che i membri di un Supremo Consiglio sarebbero nominati ad vitam.

Articolo 3: Fu previsto che, in un nuovo Supremo Consiglio, la durata massima del mandato del G.M.(Commendatore) sarebbe di 9 anni. Gli altri Ufficiali sarebbero eletti per 9 anni al più. Da allora, tutti gli Ufficiali compreso il Sovrano Gran Commendatore sarebbero sottoposti ad elezione. Di più, nei Supremi Consigli esistenti al 22 settembre 1875, tutti gli Ufficiali sarebbero sottoposti a rielezione nel termine massimo di 9 anni. Niente di simile era previsto nel 1786 ed il Sovrano Gran Commendatore aveva il potere di nominare il suo Luogotenente, il Ministro di Stato, il Gran Maestro delle Cerimonie, il Capitano delle Guardie ed il potere di nomina a tutti gli uffici.

Articolo 4: Mantenendo lo spirito delle disposizioni dell'Articolo 4 del 1786, non fu più fatto riferimento alle monete «Federico d'Oro» o «Luigi d'Oro».

Articolo 5: Nel 1786, era stato stipulato che « ogni Supremo Consiglio si comporrà di 9 Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° di cui 4 almeno dovranno professare la religione dominante del paese». Questa prescrizione fu abbandonata, come pure la disposizione che prevedeva che, il Sovrano Gran Commendatore ed il suo Luogotenente essendo presenti, 3 membri sarebbero sufficienti per comporre il Supremo Consiglio e svolgere gli affari dell'Ordine.
Veniva ora reclamata la presenza di un terzo dei membri. Il nuovo articolo permetteva ai Supremi Consigli di portare a 33 al massimo il numero dei loro Grandi Ispettori Generali attivi.
Fu detto inoltre, che, d'ora innanzi, fuori dai Supremi Consigli esistenti, non si sarebbe potuto avere che un Supremo Consiglio nell'estensione di un paese.

Articolo 6: Era la riproduzione dell'articolo 6 iniziale.

Articolo 7: Esso era pure senza mutamento.

Articolo 8: Esso instaurò l'elezione dei Presidenti a tutti i gradi secondo le prescrizioni stabilite dal loro Supremo Consiglio ma soppresse la sanzione preventiva del Supremo Consiglio per gli atti del Concistoro del 32° grado.
Articolo 9: Questo nuovo articolo soppresse la disposizione del 1786 che non accordava la protezione delle Grandi Costituzioni che ai Supremi Consigli regolarmente costituiti e riconosciuti da tutti gli altri.

Articolo 10: Questo articolo estese a tutti i gradi la interdizione fatta ai Grandi Ispettori Generali di conferire di loro propria autorità il 30° ed i seguenti.

Articolo 11: Non apportava praticamente alcun mutamento notevole alle disposizioni dell'antico articolo 11.

Articolo 12: Esso riprese il testo dell'antico articolo 14.

Articolo 13: Esso confermò le disposizioni dell'antico articolo 15.

Articolo 14: Esso ripeté le stipulazioni dell'antico articolo 17.

Articolo 15: Esso trattò delle questioni finanziarie nello spirito dell'antico articolo 18.

Articolo 16: Esso proclamava che le disposizioni seguenti «sono state rivestite delle firme dei delegati delle varie potenze massoniche, per avere forza di legge presso tutte le obbedienze del Rito Scozzese Antico ed Accettato».
 

Non si tratta, per l'autore del presente studio, di mettere in dubbio la buona fede dei delegati che redassero queste modifiche, e che - benché rappresentanti solamente di un po’ più del terzo dei Supremi Consigli esistenti - credettero di poter legiferare per l'insieme dei Supremi Consigli. L'avvenire rivelò che essi non avevano misurato le implicazioni di una tale azione.
Senza estendere il giudizio sulle modificazioni minori che, d'altronde, possono apparire come dei logici adattamenti, occorre ben convenire che altre alterazioni costituiscono dei mutamenti importanti: limitazione a 9 anni del mandato degli Ufficiali, elezioni, soppressione della sanzione del Supremo Consiglio per gli atti del Concistoro del 32° grado, soppressione dell'importante registro degli atti dei Grandi Ispettori Generali prescritto dall'antico articolo 16, ecc...
 

Paul Naudon, a pagina 154 della sua opera «Histoire et Rituels des Hauts Grades maçonniques», rileva quello che segue nella nota 1, a piè di pagina: «Sostituendo segnatamente l'elezione per 9 anni del Gran Commendatore alla sua designazione a vita e sopprimendo il suo diritto di nominare i Grandi Ufficiali e di designare il suo successore nella persona del Luogotenente Gran Commendatore, tutte le cariche divenendo elettive. Osserviamo che questa innovazione non è conforme al primo di questi due principi che hanno ispirato l'organizzazione del Rito: l'inamovibilità e la collegialità: Osserviamo anche, in quello che concerne questo secondo principio, che il Sovrano Gran Commendatore regna, come è detto talvolta, ma che al di fuori dei suoi diritti precisi e importanti, non governa. Esso non è in seno al Supremo Consiglio che un pari fra i pari, primus inter pares, e tutte le decisioni dovranno essere prese alla maggioranza (articolo 17 delle Grandi Costituzioni), salvo le cooptazioni di nuovi membri effettivi, come delle nomine del 33°, per le quali l'unanimità è richiesta (articolo 2, paragrafo 4)».
Dalla lettura del testo del 1875 si sviluppa l'impressione che esso costituisce una ingerenza nel governo dei Supremi Consigli, tanto più che nel suo articolo 16 esso dichiara che avrebbe forza di legge per tutti i Supremi Consigli.
Non si trattava di una raccomandazione come si stabilì saggiamente in seguito, nelle Conferenze internazionali, da proporre al gradimento dei Supremi Consigli. I delegati legiferavano di autorità. Essi aggiunsero e tolsero alle disposizioni del 1786. Si erogarono così, nella migliore fede del mondo, certissimamente, un diritto che non avevano.

 


Indice

Introduzione - Versione modificata delle grandi costituzioni - Dichiarazione di Principi -

Il Trattato di Confederazione - Sul Trattato di Confederazione - Posizione dei Supremi Consigli