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fra il GrOrd'Italia che risiede all'Ordi Milano e il GrOr

stabilito presso la Divisione dell'Armata del Regno d'Italia esistente per ora nel Regno di Napoli

 

Il GrOr∴ d'Italia sotto gli auspici e la direzione immediata del Supremo Gr Consiglio dei Sovrani Principi Muratori GGr Ispettori GG∴del 33∴ ed ultimo G∴ dell'Ordine massonico d'Italia all’Or∴ di Milano.

E il GrOrstabilito presso la Divisione dell'Armata del Regno d'Italia esistente per ora nel Regno di Napoli.

Persuasi del vantaggio che offrono all'Ordine Reale della Franca Massoneria la loro unione sincera e fratellevole e l'assoluta necessità di avere un solo Corpo Legislativo e Rappresentativo per tutta la Massoneria d'Italia verso i l centro della quale possano direttamente corrispondere tutte le Logge stabilite in questa parte dell'emisfero e riceverne

tutte le istruzioni ed emanazioni salutari, affinché si prevengano le dissensioni fra i Muratori e si rassodi la buona armonia dalle Logge.

Il Supremo Consiglio dei Sovrani GGrIspettori Gendel 33G e la GrLoggia Gen. denominata dei GrOrpel Regno d'Italia, hanno a questo effetto delegato ed incaricato degli opportuni poteri l’Ill.mo FrS. Paolo Vidal, GrIspettore G del 33Gpei Supremi Consigli delle Isole francesi di America e del Regno d'Italia, per trattare dell'Unione unitamente all'Ill.mo Fr∴ Lechi Gen. di Divisione, Gran  Maestro del Gr Or∴ all'O∴ della Divisione del'Armata d'Italia, esistente per ora nel Regno di Napoli sufficientemente autorizzato ed investito dei pieni poteri per operare questa unione in nome del mentovato GrOr∴ I quali dopo essersi uniti, ed aver trattato fraternamente degli interessi dei loro GGrOOrrispettivi, sono convenuti e convengono negli articoli susseguenti:

 

Art. I

Il GrOr stabilito presso la Divisione dell’Armata del Regno di Napoli è unito al GrOrstabilito nel Regno d'Italia onde formarne un solo e medesimo Corpo.

 

Art. II

La residenza del GrOè, invariabilmente fissata all'Ordi Milano.

 

Art. III

Il GrOr della Divisione militare esistente per ora nel Regno di Napoli unendosi col GrOr d'Italia s'impegna ad unir col medesimo tutte le Logge militari e civili della sua dipendenza e tutti gli stabilimenti da esso formati nel Regno di Napoli.

 

Art. IV

LIll.mo FrLechi dimettendosi dalla sua qualità di GrMin favore del voto che sarà espresso per uno dei Principi della famiglia Imperiale e Reale, a piacere di S.M. Napoleone Iviene elevato allalta dignità di uno dei GrConservatori Generali dell’Ordine e gli saranno conferiti i gradi sino a quello di Deputato Ispettoroe Generale e Principe del Real Segreto che è 32della Massoneria.

L'Ill.mo FrBalathier, spogliandosi della sua qualità di Deputato del GrMaestro, sarà parimenti elevato all'alta dignità di GrDignitario del GrCap∴ Gen∴ del Real Segreto che è il 32∴G

Il Car.mo Fr Dembrowski sarà elevato al Gdi Cavaliere KH che è il 29 G e Gr Esperto nel GrOr d'Italia.

I CCFFr Onofrio, Rossi, Bouchia, Ghislanzoni, Oczeskalki e Pietrowski, membri del GrOr della Divisione militare all'Or del Regno di Napoli sono innalzati al Gdi Cav. Prussiano che è il 21G ed alla dignità di GGr Esperti nel GrOr dItalia.

 

Art. V

L'Ill.mo Fr.·. Lechi, come Gr Maestro s'incarica di deporre negli Archivi del Supremo GrConsiglio del 33G le Costituzioni, Sigilli, Archivi, Codici, insomma tutto ciò che appartiene al suddetto GrOr come anche la Cassa che sarà versata nella GrCassa Gen. E l’esatta dichiarazione della somma che sarà fatta per iscritto di sua mano sul momento della ratificazione del presente trattato.

Egli rimetterà anche il quadro di tutte le LL alla sua dipendenza ed il quadro rispettivo di ciascuna per le loro organizzazioni particolari.

 

Art. VI

Sarà nominato provvisoriamente e fino alla divisione definitiva del territorio massonico d'Italia, un Capitolo metropolitano presso delle Logge che compongono il Gr∴Or∴della Divisione dell’Armata dItalia nel Regno di Napoli, il quale Capitolo conferirà sino al R -giusta il Rito moderno e il R -giusta il Rito scozzese antico ed accettato che è il 18G; le istruzioni e la organizzazione saranno ancora rimesse al più presto che sia possibile.

 

Art. VII

Le Logge all'Ordi Napoli sottometteranno le loro costituzioni al visto del GrOr d'Italia e avranno presso il medesimo un loro deputato.

 

Art. VIII

Le Logge pagheranno la loro quota annua dal giorno della ratificazione del Trattato, fissata dalle costituzioni del GrOrdItalia.

 

Art. IX.·.

Nel più breve tempo saranno comunicate le suddette costituzioni a tutte le LLche esistono presentemente nel Regno di Napoli, affinché travaglino di concerto.

 

Art. X

I presenti articoli sottoscritti dal Supremo Consiglio dei Sovrani GGrIspettori Gen del 33Ge dai membri componenti i due GrOrattualmente presenti in Milano e questa sottoscrizione terrà luogo di ratificazione definitiva per l'una e per l'altra.

 

Milano, 22 giugno 1805

S.P. Vidal - Gius. Lechi - Calepio -

Balathier - Marco Alessandri - Corner -

Cartier - Giuseppe Ambrosioni.

 


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