La dichiarazione dei diritti dell'uomo.

Interessanti sono le constatazioni che si fanno quando si esamina lo sviluppo dei principi sui quali si basa la società moderna e si studiano le istituzioni che servono ad assicurare l'applicazione di questi principi. Non solamente appare che questi principi e queste istituzioni sono conformi agli insegnamenti della Massoneria, ma è provato che sovente furono dei massoni che ebbero il merito di farli accettare negli statuti fondamentali degli Stati moderni.

Il nome di Montesquieu deve sempre essere invocato quando si tratta di diritto politico, e "Lo Spirito delle Leggi", è, ancora ai nostri giorni, una fonte notevole.

"Il genere umano - ha potuto dire Condorcet - aveva perduto i suoi titoli, Montesquieu li ha ritrovati e glieli ha resi". A Montesquieu tocca il merito di aver fatto trionfare il principio della separazione dei poteri, garanzia di ogni regime liberale; un particolare è significativo; vari scrittori reazionari glielo hanno rimproverato come una prova di ostilità verso la monarchia: ignorando che egli fosse massone, essi hanno insistito sulla circostanza che egli era l'amico intimo del venerabile di una loggia, Helvètius; e ciò valeva, nel loro pensiero, o riannodarlo al "vasto complotto" organizzato dalle logge!

Le "dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino" che si trovano in testa a molte costituzioni moderne sono di origine massonica; esse apparvero dapprima nelle colonie inglesi dell'America del Nord quando queste scossero il giogo della metropoli. In Francia, massoni fecero risaltare l'utilità dell'affermazione dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Brissot, massone, si esprime a questo proposito nello scritto che egli pubblicò nel 1789 sotto il titolo: "Linea di condotta per i deputati agli Stati Generali". L'11 luglio 1789, La Fayette, massone, espose all’Assemblea Nazionale le grandi linee di un progetto ch'egli aveva redatto. Egli fece prima conoscere la duplice utilità di una dichiarazione. Ed era quella di risvegliare i sentimenti che la natura ha stampati nel cuore di ogni individuo; e di esprimere "le verità eterne da cui devono derivare tutte le istituzioni" di diventare la guida che conduce i rappresentanti della nazione alla sorgente del diritto naturale. "Perché una nazione ami la libertà, diceva l'oratore, basta che la conosca, e perché essa si libera, basta che voglia esserlo". Nel progetto che egli aveva preparato, La Fayette affermava il principio della separazione dei poteri e la massima che ogni sovranità deriva dalla nazione; egli proclamava che la natura ha fatto gli uomini liberi ed eguali; diceva che l'uomo nasce con dei diritti inalienabili: la libertà delle sue opinioni, la cura del suo onore e della vita, il diritto di proprietà, la disposizione intera della sua persona, della sua industria, e di tutte le sue facoltà, la comunicazione dei suoi pensieri per mezzo di tutti i modi possibili, la ricerca del benessere e la resistenza all'oppressione.

La questione di sapere se una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino doveva essere posta in testa della costituzione fu discussa nelle sedute dell'1, 2 e 3 agosto 1789; essa fu risolta affermativamente dal 18 al 27 agosto 1789, il testo di una dichiarazione fu esaminato e votato: esso comprende 17 articoli e forma il preambolo della costituzione del 3 settembre 1791.

Condorcet si adoperò egualmente a dimostrare la importanza di una dichiarazione; egli voleva che tale documento fosse votato prima di ogni altra disposizione dalle assemblee chiamate a redigere una costituzione; era, secondo lui, il solo mezzo per prevenire la tirannia "perché questa è in essenza la violazione dei diritti dell'uomo".

Un altro massone Jean-Sylvain Bailly, scrisse nelle sue Memorie: "Se i diritti dell'uomo non fossero stati dimenticati o misconosciuti, non vi sarebbe stata rivoluzione; la prima opera di questa rivoluzione doveva dunque essere la dichiarazione dei diritti; ed è questa la presa di possesso della libertà, atto fatto da noi, per noi, ma che appartiene all'umanità intera come a noi".

Un giureconsulto eminente, Esmein, l'autore degli Elementi del Diritto Costituzionale, caratterizza le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino. "Esse sono, egli dice, un prodotto diretto della filosofia del XVII secolo e del movimento dello spirito ch'essa ha sviluppato. Questi sono i principali assiomi svolti dai filosofi e dai pubblicisti, come le fondamenta d'un'organizzazione politica giusta e razionale, che proclamarono solennemente gli autori delle nuove costituzioni destinati a farne l'applicazione. Le dichiarazioni dei diritti emanano dai corpi aventi un'autorità legale ed anche sovrana, da assemblee costituenti; ma non sono articoli di legge precisi ed esecutivi. Sono puramente e semplicemente dichiarazioni di principio, e fino ad allora non s'era mai vieta una tale cosa".

La descrizione e l'apprezzamento sono completi, se si aggiunge che, nella realizzazione dell'idea, la massoneria fu preponderante e che i differenti articoli delle dichiarazioni erano come altrettante massime e precetti massonici.

Alcuni passaggi sono istruttivi da questo punto di vista.

"L'assemblea nazionale, è detto, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Articolo 1° - Gli uomini nascono e restano eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Articolo 2° - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all'oppressione".

"La legge, dice l'articolo 6, è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o con i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere eguale per tutti, sia ch'ella protegga, sia che punisca... ".

L'articolo 10 dispone: "Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge".

"La libera comunione dei pensieri e delle opinioni, è detto nell'articolo 11, è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge".

Erano altrettante affermazioni del motto massonico

Libertà, eguaglianza, fratellanza  

 

Il Testo del 26 agosto 1789

Approvati dall'Assemblea Nazionale il 26 agosto del 1789 costituiranno, anche, il preambolo della Costituzione liberale del 1791. la Dichiarazione è ancora oggi il fondamento giuridico di tutte le costituzioni delle democrazie occidentali.

 


 

I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei princìpi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.

In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

 

Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

 

Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

 

Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

 

Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

 

Articolo 5
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

 

Articolo 6
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

 

Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

 

Articolo 8
La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

 

Articolo 9
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

 

Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

 

Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

 

Articolo 12
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

 

Articolo 13
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

 

Articolo 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

 

Articolo 15
La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

 

Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione.

 

Articolo 17
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.